CONTRIBUTO A FONDO PERSO PER AZIENDE COVID 19

Carissimi

QUANTO SPETTA:

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

  1. a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 Euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  2. b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 Euro e fino a 1.000.000 Euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  3. c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un 1.000.000 Euro e fino a 5.000.000 Euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L’ammontare dell’indennizzo avrà comunque un tetto minimo, ovvero sarà riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

IL CONTRIBUTO NON E’ TASSATO.

QUANDO SPETTA

Il contributo spetta a condizione che il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 siano inferiori ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, che equivale a dire un calo di fatturato superiore ad un terzo rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Il predetto contributo, spetta indipendentemente dal fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1 ° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

Il limite massimo di fatturato 2019 è fissato in 5 milioni di euro.

COME SI OTTIENE IL CONTRIBUTO

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presenteranno, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti. La domanda potrà essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. Dalla data fissata dall’Agenzia delle Entrate verranno concessi 60 giorni per poter inviare domanda.

NON SONO ANCORA DEFINITE NEL DETTAGLIO DA PARTE DELL’AGENZIA! Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, ì termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Il contributo sarà  corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario e per accelerare i tempi, l’attività di verifica dei requisiti partirà solo dopo l’erogazione. In caso di importo erogato indebitamente lo stesso sarà totalmente recuperato, maggiorato di sanzioni dal 100 al 200% oltre interessi e con applicazione dell’articolo 316-ter del codice penale relativo ad indebita percezione e truffa ai danni dello Stato.

Restando sempre a disposizione, vi rendiamo noto che la verifica verrà effettuata su tutti i clienti SBC da noi stessi, quindi in caso ci mancassero dei dati nei prossimi tempi verrete contattati per la richiesta degli stessi. Sarà poi facoltà del cliente quella di rinunciare o aderire alla richiesta.

Per le sole aziende che tengono la contabilità in maniera autonoma internamente alla stessa, chiediamo di inviarci ENTRO E NON OLTRE il 27/05/2020, per fare le opportune verifiche, i registri / riepiloghi iva e liquidazioni iva di Aprile 2019 e Aprile 2020.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522866/circolare+CFP_v.13062020.pdf/4fb3aade-b1e1-1adf-f4bc-a126b33d08cf

Cordiali saluti

Lo staff


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